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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2000, n. 117

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

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Testo in vigore dal: 27-5-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo
1,  comma  1,  che  prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  per  disciplinare  le modalita di espletamento delle
procedure  per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e  dei professori
universitari di ruolo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n.  390,  emanato in attuazione dell'articolo 1, comma l, della legge
n. 210 del 3 luglio 1998;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata   l'esigenza  di  apportare  modifiche  al  regolamento
adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;
  Acquisito  il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
il 18 novembre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Finalita' e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento,
da   parte   delle   universita',   delle  procedure  di  valutazione
comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e
dei ricercatori.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per   "Ministero"   o   "Ministro"  il  Ministero  o  il  Ministro
   dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per  "universita'"  le  universita'  e  gli istituti di istruzione
   universitaria,  statali  e  non  statali,  abilitati  a rilasciare
   titoli di studio con valore legale;
c) per  "rettore"  i  rettori  delle  universita' e i direttori degli
   istituti di istruzione universitaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  87,  quinto comma, della Costituzione prevede
          che  il  Presidente  della Repubblica "Promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio
          1998,  n.  210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e
          dei professori universitari di ruolo" e' il seguente:
              "1.  La  competenza  ad  espletare  le procedure per la
          copertura  dei  posti  vacanti  e  la  nomina  in  ruolo di
          professori  ordinari,  nonche' di professori associati e di
          ricercatori  e'  trasferita alle universita'. Entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro"
          sono   disciplinate  le  modalita'  di  espletamento  delle
          predette  procedure  in  conformita'  ai  criteri contenuti
          nella presente legge.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
          1998,  n.  390,  prevede:  "Regolamento recante norme sulle
          modalita'   di   espletamento   delle   procedure   per  il
          reclutamento  dei  professori  universitari  di ruolo e dei
          ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
          n. 210".