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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 359

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  25-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)", relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che - a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - Federazione LISIPO/SODIPO - COISP; per la Polizia penitenziaria: CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo fore- stale dello Stato: CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla sezione COCER Carabinieri, dalla sezione COCER Guardia di finanza;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale - esaminate e respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dalle organizzazioni sindacali dissenzienti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile - sono stati approvati, previa verifica delle compatibilità finanziarie, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, in precedenza indicati;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera A, del decreto legislativo n. 195/1995, è il seguente:
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1 comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministero per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale".