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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 314

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1995
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Testo in vigore dal:  13-8-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato l'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante: "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previsti dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CORONAS, Ministro dell'interno

MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO