stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 314

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1995
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-8-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data  21  luglio  1995  da  parte
dell'Ufficio   centrale   per   il  referendum  presso  la  Corte  di
cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del  referendum
indetto  con  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11  aprile  1995,  per
l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  85
dell'11 aprile 1995, e' abrogato l'art. 25-quater del decreto-legge 8
giugno  1992,  n.  306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
mafiosa",  nel  testo  introdotto dalla legge di conversione 7 agosto
1992, n. 356 (e cosi' come modificato dalla legge 24 luglio 1993,  n.
256,  recante:  "Modifica  dell'istituto  del  soggiorno  obbligato e
dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965,  n.  575")  e  nel  testo
risultante  dalla  sentenza  depositata  il  7 dicembre 1994, n. 419,
della  Corte  costituzionale,  che  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  25-quater, primo comma, nella parte in cui
non prevede che il procuratore nazionale antimafia puo' disporre  con
decreto  motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria,
con   l'obbligo   di   chiedere   contestualmente   l'adozione    del
provvedimento  definitivo  al  tribunale,  ai sensi dell'art. 4 della
legge 27 dicembre 1956, n.   1423,  e  successive  modificazioni,  il
quale  decide,  a  pena  di decadenza, nei termini e con le procedure
previsti dall'anzidetto art. 4  della  legge  medesima,  nonche'  del
quinto comma della stessa disposizione.
  2.  L'abrogazione  di  cui  al  comma  1 ha effetto a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  CORONAS, Ministro dell'interno
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO