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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 441

Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-1994
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Testo in vigore dal:  29-7-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti ed attribuzioni
a) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'attività di consulenza è effettuata attraverso:
1) la definizione di criteri, modalità e procedure per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini della loro eliminazione in base al progresso tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali;
2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
3) la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione in base al progresso tecnico;
b) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e procedure di valutazione dei rischi è attuato con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto superiore
di sanità;
c) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto attiene agli ambienti di lavoro, già di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita, di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica in via prioritaria nella proposta normativa all'autorità di vigilanza e nella consulenza per indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei valori limite di esposizione a livello nazionale e la partecipazione alla formulazione di proposte normative a livello comunitario;
d) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera d), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti tecnologici e di processo, nonché alla prevenzione medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle imprese si esplica altresì anche attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti e la definizione di metodologie per l'informazione e la formazione del personale, nonché attraverso la definizione di fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni interessate;
e) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'Istituto esplica attività di certificazione previa specifica autorizzazione ministeriale ed in conformità delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attività di collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme comunitarie;
f) nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformità in fase di costruzione dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonché delle procedure di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme vigenti in materia di omologazione;
g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi non aderenti alla Comunità europea, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dall'I.S.P.E.S.L., l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera f) agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di reciprocità, sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L., sono approvati con decreto dei Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza sulla conformità dei prodotti industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione, nonché dell'utilizzazione e dell'esercizio. Per prodotto industriale finito si intende l'impianto, la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da componenti o prodotti industriali semplici già certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformità da parte del fabbricante, secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di certificazione, in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
i) la certificazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, si effettua, a richiesta e in conformità alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ed è finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro. Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture sanitarie.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:
a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo quanto previsto dal capo III del presente regolamento;
b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi oggetto e finalità conformi con i suoi compiti istituzionali. In particolare la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi è consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto e quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. è in ogni caso limitata a consorzi che non hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico. La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione dei soggetti con i quali consociarsi è effettuata dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilità, tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico-amministrativo della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di durata definita, in particolare, riguardano attività di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale stabilita dai piani di attività dell'Istituto. Ai programmi di ricerca finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L., regioni, unità sanitarie locali e presidi multizonali, università, enti o consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese.
L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata pubblicità ai programmi di ricerca proposti per favorire la massima partecipazione della comunità scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto, in quanto centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. In relazione, in particolare, alla finalità di centro nazionale di informazione e documentazione l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni, un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 (Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Note all'art. 1:
- Si trascrive l'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268:
"Art. 1 (Natura e finalità). - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità.
2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
4. L'Istituto svolge le seguenti attività:
a) consulenza nelle elaborazioni dei Piani sanitari nazionali e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del Paese, nonché consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;
c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
d) assistenza alle imprese;
e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;
f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
h) svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici".
- Si riporta l'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (Istituzione dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
"Art. 3 (Compiti e modalità di svolgimento). - Spettano all'Istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine l'Istituto:
1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:
le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
- Si trascrive l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 10 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.
Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti".
- Il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 14 e 20 del predetto decreto:
"Art. 14 (Organi tecnici). - Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 20 (Funzioni ispettive). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresì esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanità. anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.
2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciati dalle autorità che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale".
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca "attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 di detto decreto:
"Art. 21 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori incaricati di svolgere le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'art. 11, comma 3, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alle unità sanitarie locali competenti per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati".
"Art. 35 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta che l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;
e) chiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. È istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati".
"Art. 36 (Registro dei tumori). - 1. Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2".
"Art. 49 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza e all'Istituto superiore di sanità copia del presente registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati".
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". Si trascrive di seguito il testo dell'art. 5 del predetto decreto:
"Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.
Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della dlrettiva CEE n. 78/319.
Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia".