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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 268

Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1993)
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Testo in vigore dal:  18-8-1993

Art. 2

Organizzazione
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato tecnico scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, disciplinati:
b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;
c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
d) le modalità di conferimento delle borse di studio;
e) le modalità di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
f) le modalità di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428;
g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;
h) le attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale;
4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministi, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere a dottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale.".
- L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 619 (istituzione dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) così recita:
"Art. 3. (Compiti e modalità di svolgimento). - Spettano all'Istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche ap- plicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine l'Istituto:
1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:
le metodiche standardizzate per il prelievo la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela ed incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
- L'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro) così recita:
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli artt. 19, 20 e 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1› luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18 e dell'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo e del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.
Con decreto interministeriale del Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 reca: "Approvazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con de- terminate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183".
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE, n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 reca: "Attuazione delle direttive n. 75/442 relative ai rifiuti, n. 76/403 relative allo smaltimento dei policlorodifenili e dei poloclorotrifenili e n. 78/319 relativi ai rifiuti tossici e nocivi".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 428 reca: "Istituzione di elenchi di professionisti abilitati all'effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - ai fini di sicurezza - apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature".