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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 597 (in G.U. 25/08/1982, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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Testo in vigore dal:  18-8-1993
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Art. 2



Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 6, lettera n) e dell'articolo 24, n. 18, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.
Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.
((2))

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.
((2))

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 AGOSTO 1982, N. 597
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione dei commi 3 e 5 del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs.
30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.