DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 597 (in G.U. 25/08/1982, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
Testo in vigore dal: 18-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  Ferme le competenze attribuite o trasferite alle  unita'  sanitarie
locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, e' attribuita, a decorrere dal  1  luglio  1982,  all'ISPESL  la
funzione statale di omologazione dei prodotti  industriali  ai  sensi
dell'articolo 6, lettera n) e dell'articolo 24, n. 18, della legge 23
dicembre 1978, n.  833,  nonche'  il  controllo  di  conformita'  dei
prodotti industriali di serie al tipo omologato. 
  Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura
tecnico-amministrativa con la quale viene provata  e  certificata  la
rispondenza  del  tipo  o  del  prototipo  di  prodotto  prima  della
riproduzione e immissione sul  mercato,  ovvero  del  primo  o  nuovo
impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e  per  i
fini prevenzionali della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'
anche ai fini della qualita' dei prodotti. 
  Con decreto  interministeriale  dei  Ministri  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, della sanita'  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale possono  essere  autorizzati  all'esercizio  delle
funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o
privati riconosciuti idonei, nonche'  l'autocertificazione  da  parte
delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti
di serie. I requisiti delle  imprese  ammesse  all'autocertificazione
sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi  Ministri
con decreto interministeriale. ((2)) 
  Le  procedure  e  le  modalita'  amministrative  e   tecniche,   le
specifiche  tecniche,  le  forme  di  attestazione   e   le   tariffe
dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali  dei
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della
sanita' e del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previo  parere
dell'ISPESL. 
  Sino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma  precedente,
l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti  presso
le amministrazioni attualmente competenti. ((2)) 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 AGOSTO 1982, N. 597 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi  1
e 2) l'abrogazione  dei  commi  3  e  5  del  presente  articolo  con
efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 
30 giugno 1993, n. 268,  in  relazione  alle  materie  di  rispettiva
competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.