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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 341

Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994
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Testo in vigore dal:  5-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 gennaio 1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione presentati con le finalità e le modalità indicate dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica . . (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolanenti.
(Omissis)".
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, è il seguente:
"Art. 6. - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.
2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela del'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche.
3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvato dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a), ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, con priorità per quelli immediatamente eseguibili.
4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:
a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica;
b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.
5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a).
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
8. È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o da un sottosegretario di Stato da lui delegato. La commissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.
10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989 (Determinazione dei criteri per i progetti ed i piani predisposti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, recante istituzione del Fondo per il rientro dalla disoccupazione) è il seguente:
"IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertico, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con cui si istituisce il Fondo per il rientro dalla disoccupazione;
Visto in particolare il comma 4 nel quale è previsto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con i Ministri competenti, stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al precedente comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica;
Sentita la commissione centrale per l'impiego;
Sentita la commissione di cui al comma 8, art. 6, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Sentite le amministrazioni centrali competenti ai sensi del quarto comma dell'art. 6;
Decreta:
Art. 1 (Finalità del Fondo per il rientro dalla disoccupazione). - Il fondo ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione.
I piani ed i progetti di cui al comma 2 del citato art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno l'obiettivo principale di contribuire a rinnovare ed innovare i servizi pubblici e le infrastrutture con interventi anche di manutenzione straordinaria. Tali interventi, una volta esaurito, entro un arco di tempo predeterminato l'apporto del Fondo di cui in premessa, possono venire assorbiti dalle amministrazini ed enti competenti nei loro bilanci ordinari. Ciascun intervento deve essere parte di piani e progetti che comportano un costo finanziario totale non inferiore a cinque miliardi.
Nell'ambito di ciascun piano e progetto il costo di ogni singolo lotto funzionale non deve essere inferiore ad un miliardo e mezzo.
Art. 2 (Lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate). - L'assunzione di nuovo personale - in numero da specificare sia per la fase di avviamento operativo o di cantiere che per quella di regime - deve avvenire prevalentemente nell'ambito delle seguenti categorie:
a) lavoratori in possesso del diploma di scuola media superiore o dell'attestato di qualifica con età non superiore a 32 anni iscritti alla prima classe da almeno un anno o che abbiano conseguito il diploma o l'attestato di qualifica da almeno dodici mesi;
b) lavoratori in possesso del diploma di laurea con età non superiore a 35 anni iscritti alla prima classe da almeno un anno o che abbiano conseguito il diploma di laurea da almeno dodici mesi;
c) lavoratori di età compresa ta i 20 e i 40 anni iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciale degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
d) lavoratori iscritti nelle lite di mobilità; fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della mobilità vengono presi in considerazione i lavoratori in CIGS sospesi a zero ore, senza limiti di età;
e) lavoratori che fruiscano del trattamento di disoccupazione speciale, senza limiti di età;
f) lavoratori di sesso femminile tenendo conto della sitauzione occupazionale esistente nell'ambito territoriale su cui saranno realizzati i piani e i progetti finanziati.
Art. 3 (Soggetti interessati alla predisposizione ed attuazione dei piani e dei progetti). - I piani e i progetti di investimento possono essere presentati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri entri pubbici anche economici e dalle imprese o loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa.
Il Ministero del lavoro potrà avvalersi delle agenzie per l'impiego per la predisposizione di piani e progetti che interessino singoli ambiti territoriali.
Art. 4 (Requisiti dei piani e dei progetti). - I piani e i progetti devono essere presentati in cinque copie unitamente all'allegata scheda (allegato 1) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII, e devono avere i seguenti requisiti:
1) contenere l'indicazione di essere immediatamente eseguibili o indicare i tempi necessari per l'eseguibilità;
2) indicare l'area di localizzazione dell'intervento ai fini di cui al comma 2 dell'art. 6;
3) indicare le caratteristiche qualitative e quantitative del personale aggiuntivo rispetto a quello esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, da utilizzare per la gestione dei progetti e dei piani;
4) comportare e prevedere specifici programmi di formazione e di aggiornamento professionale, con l'indicazione dei titoli di studio richiesti, la qualificazione-obiettivo, le modalità tecnico-organizzative, l'inquadramento professionale iniziale e quello previsto al termine dell'intervento formativo;
5) contenere la valutazione della efficacia formativa e della capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica secondo i programmi di cui al punto precedente;
6) contenere indicazioni in merito all'occupazione indotta, attivata tramite esternalità ed interdipendenze dall'intervento specifico.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inizierà l'esame dei piani e dei progetti che saranno pervenuti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5 (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale). - Nel caso si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale, la istruttoria dei piani e dei progetti verrà condotta singolarmente per ciascun piano e progetto da un nucleo di almeno sette esperti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'istruttoria riguarderà, tra l'altro:
a) esame di ammissibilità volto a verificare, d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, la rispondenza formale dei piani e progetti ai requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto ed alla normativa ivi richiamata;
b) esame di valutabilità ed attendibilità, di intesa con le amministrazioni competenti per materia, dei dati presentati a corredo dei piani e dei progetti ai fini dei conseguenti effetti occupazionali;
c) valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale in relazione ai requisiti di cui all'art. 2 ed alle categorie previste dall'art. 3.
Durante la fase istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove lo ritenga opportuno, potrà acquisire il parere della commissione di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge n. 160/88.
Art. 6 (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento). - Nel caso invece si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento di progetti e piani già approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o da comitati istituiti nel suo ambito, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una volta acquisita l'istruttoria già effettuata, provvederà, attraverso il nucleo degli esperti di cui all'articolo precedente, ad una valutazione micro-econonica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale.
Tale valutazione riguarderà anche i programmi di formazione o di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica.
Durante la fase istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove lo ritenga opportuno, potrà acquisire il parere della commissione di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge n. 160/88.
Art. 7 (Approvazione dei piani e progetti per i quali si richiede il finanziamento totale). - Una volta effettuata l'istruttoria i piani e i progetti per i quali si richiede al Fondo il finanziamento totale saranno sottoposti all'approvazione del CIPE o dei comitati istituiti nel suo ambito, fatte salve diverse disposizioni legislative.
Art. 8 (Approvazione dei piani e progetti per i quali si richieda la partecipazione al finanziamento). - Nel caso, invece, si tratti di piani e progetti per i quali si richieda la partecipazione del Fondo al finanziamento, la parte di progetto finanziata sarà approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 6.
Art. 9 (Decadenza). - I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti ad avviare la realizzazione dei piani e dei progetti entro centoventi giorni dal perfezionamento del decreto di approvazione a pena di decadenza.
Il presente decreto unitamente all'allegato schema di convenzione di cui all'art. 6, quarto comma, lettera b) (allegato 2), sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
(Si omette l'allegato)
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 86/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988, si vedano le precedenti note alle premesse.