DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
  1. In attesa di  una  riforma  organica  delle  competenze  per  il
rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle  regioni  e
degli enti locali, e fatte salve le attuali  competenze  in  materia,
per la costruzione  di  un  nuovo  impianto  deve  essere  presentata
domanda di autorizzazione alla  regione  o  alla  provincia  autonoma
competente, corredata dal progetto nel quale sono  comunque  indicati
il  ciclo  produttivo,   le   tecnologie   adottate   per   prevenire
l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle  emissioni,  nonche'
il termine per la messa a regime degli impianti. 
  2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere  trasmessa  al
Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla domanda di  concessione
edilizia rivolta al sindaco.(6)(7)(8)((10)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52,  comma
12) che "In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per
l'adeguamento  delle  emissioni  in  atmosfera  degli   impianti   di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di  Murano  previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18  aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28  aprile  2000,
si applicano anche ai  nuovi  impianti  ed  a  quelli  conseguenti  a
modifica sostanziale o  a  trasferimento  di  impianti  esistenti,  a
condizione che  ne  sia  comprovata  l'esistenza  alla  data  del  15
novembre 1999 e che abbiano  aderito  all'accordo  di  programma  nei
termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato 
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera a))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21,  comma
1, lettera d)) che e'  abrogato  "il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui
il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  preveda  l'ulteriore
vigenza". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
a)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.