DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
  1.  Chi  inizia  la  costruzione  di  un   nuovo   impianto   senza
l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio  con  autorizzazione
sospesa,  rifiutata,  revocata,  ovvero  dopo  l'ordine  di  chiusura
dell'impianto, e' punito con la pena dell'arresto da due mesi  a  due
anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.(4) 
  2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza  averne  dato,
nel  termine  prescritto,  comunicazione  preventiva  alle  autorita'
competenti e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda
sino a due milioni. 
  3.  Chi  omette  di  comunicare  alla  regione,  nel  termine   con
riferimento al periodo prescritto, i dati  relativi  alle  emissioni,
effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti,  e'
punito con l'arresto sino a sei mesi  o  con  l'ammenda  sino  a  due
milioni. 
  4. Chi,  nell'esercizio  di  un  nuovo  impianto,  non  osserva  le
prescrizioni dell'autorizzazione o  quelle  imposte  dalla  autorita'
competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti,  e'  punito  con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 
  5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un
nuovo impianto non rispetta i valori limite  di  emissione  stabiliti
direttamente dalla normativa statale e regionale. 
  6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5  si  applica  sempre  la  pena
dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori  limite  di
emissione determina il superamento  dei  valori  limite  di  qualita'
dell'aria.(6)(7)(8)((10)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 giugno - 15  luglio  1997,
n.  234  (in  G.U.  1a  s.s.  23/07/1997   n.   30)   ha   dichiarato
l"'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203  (Attuazione  delle  direttive  CEE  nn.  80/779,
82/884, 84/360, 85/203  concernenti  norme  in  materia  di  qualita'
dell'aria,  relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,   e   di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi  dell'art.
15  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183),  nella  parte  in  cui
stabilisce, per  le  violazioni  ivi  previste  e  punite,  "la  pena
dell'arresto  da  due  mesi  a  due  anni  e  dell'ammenda  da   lire
cinquecentomila a lire due milioni" anziche' "la pena dell'arresto da
due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni"". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52,  comma
12) che "In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per
l'adeguamento  delle  emissioni  in  atmosfera  degli   impianti   di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di  Murano  previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18  aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28  aprile  2000,
si applicano anche ai  nuovi  impianti  ed  a  quelli  conseguenti  a
modifica sostanziale o  a  trasferimento  di  impianti  esistenti,  a
condizione che  ne  sia  comprovata  l'esistenza  alla  data  del  15
novembre 1999 e che abbiano  aderito  all'accordo  di  programma  nei
termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato 
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera a))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21,  comma
1, lettera d)) che e'  abrogato  "il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui
il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  preveda  l'ulteriore
vigenza". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
a)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.