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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti normativi comunitari; 
  Viste le direttive CEE  nuneri  80/779,  82/884,  84/360  e  85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,  relativamente  a
specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto   dagli
impianti industriali, tutte  indicate  nell'elenco  C  allegato  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che in data 6 maggio  1988,  ai  termini  dell'art.  15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto  elenco
C e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti
della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica  per  gli
adempimenti ivi previsti; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della  sanita',  dell'ambiente  e  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali; 
                                EMANA 
il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto detta norme per  la  tutela  della  qualita'
dell'aria ai fini della protezione della salute  e  dell'ambiente  su
tutto il territorio nazionale. 
  2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto: 
a)  tutti  gli  impianti  che  possono   dar   luogo   ad   emissione
nell'atmosfera; 
b) le caratteristiche  merceologiche  dei  combustibili  ed  il  loro
impiego; 
c) i valori limite ed i valori guida  per  gli  inquinanti  dell'aria
   nell'ambiente esterno  ed  i  relativi  metodi  di  campionamento,
   analisi e valutazione; 
d) i limiti delle  emissioni  inquinanti  ed  i  relativi  metodi  di
campionamento, analisi e valutazione.(7)(8)((10)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280,  comma
1, lettera a))  che  e'  abrogato  il  presente  decreto  escluse  le
disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza  e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21,  comma
1, lettera d)) che e'  abrogato  "il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui
il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  preveda  l'ulteriore
vigenza". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal  D.Lgs.  15
novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1,  lettera
a)) che e' abrogato il presente decreto escluse  le  disposizioni  di
cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.