DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 83 
                  Ammissione e diniego del rimborso 
 
  1. L'Ufficio  dell'amministrazione  finanziaria  o  l'ente  che  ha
emesso il ruolo e al quale e' stata presentata  la  domanda  dispone,
entro il termine di dodici  mesi,  il  rimborso,  per  ciascuna  rata
iscritta nel ruolo, dell'ammontare delle quote  inesigibili  che  non
risultano gia' rimborsate. Il provvedimento dell'ufficio  finanziario
contenente la dichiarazione che le quote ammesse al rimborso non sono
state gia' rimborsate, e' trasmesso  all'intendente  di  finanza,  il
quale lo rende esecutorio. 
  2. L'ufficio finanziario e l'ente impositore, per le quote  di  cui
non  ritiene  documentata  la  inesigibilita',  annota   le   proprie
osservazioni  sulla  domandata  che   trasmette   con   la   relativa
documentazione all'intendente di finanza, restituendone un  esemplare
al concessionario che puo' presentare deduzioni e documenti. 
  3.  L'intendente  di  finanza  provvede  al   rimborso   ai   sensi
dell'articolo 84. In  caso  di  rigetto  della  domanda  di  rimborso
trasmette  il  provvedimento  motivato  all'ufficio   finanziario   o
all'ente impositore, che lo notifica al concessionario. ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".