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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 37

Quietanze e annotazioni
1. Le quietanze rilasciate dal concessionario ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministero delle Finanze.
2. Le annotazioni, sulle singole posizioni dei contribuenti, degli eseguiti versamenti vanno effettuate nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".