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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 109

Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
1. All'ufficiale di riscossione che non tiene il registro
cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal comma 2 dell'articolo 96, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila lire a lire 100 mila.
2. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel
registro e per ogni altra irregolarità nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".