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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 26

Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali
1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.
3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.
4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.
5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 26, comma 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si veda la nota all'art. 21, comma 3.
- Si trascrive l'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulle qualifiche funzionali:
"Art. 2. - Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.
Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.
Sesta qualifica: attività con conoscenza professionali e responsabilità di unità operative.
Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.
Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione di settore a livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.
Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti".

Nota all'art. 26, comma 3:
Si trascrive l'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".

Nota all'art. 26, comma 4:
Il testo del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è riportato alla nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 26, comma 5:
- Per la legge 11 luglio 1980, n. 312, si veda nelle note all'art. 23.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si veda la nota all'art. 21, comma 3.