DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
                    Edilizia economica e popolare 
 
  Il reddito delle case economiche  e  popolari  costruite  ai  sensi
dell'art.  35  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e'  esente
dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o  per  quindici
anni secondo che le case stesse siano  realizzate  su  aree  date  in
concessione o cedute in proprieta'. 
  Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree  previste  al
titolo III della legge indicata nel comma precedente e  gli  atti  di
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti  dalle  imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti
di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni  o  loro
consorzi nonche' agli atti e contratti  relativi  all'attuazione  dei
programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della
legge indicata nel primo comma.(44)((51)) 
 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
58) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000,  n.  212,  l'articolo  32,  secondo  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si  interpreta
nel senso che l'imposta di registro in  misura  fissa  e  l'esenzione
dalle imposte ipotecarie  e  catastali  si  applicano  agli  atti  di
trasferimento della proprieta' delle  aree  previste  al  titolo  III
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo  di
acquisizione della proprieta' da parte degli enti locali". 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
730) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  27  luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  si  interpretano  nel  senso  che  il  richiamo  agli  atti  di
trasferimento  della  proprieta'  immobiliare  delle  aree  destinate
all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della  legge  22
ottobre  1971,  n.  865,  si  intende  riferito,  nell'ambito   della
provincia autonoma di  Bolzano,  agli  atti  di  trasferimento  della
proprieta' delle  aree  destinate  alla  costruzione  di  alloggi  di
edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali".