DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 54.
                      Rettifica delle dichiarazioni

  L'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto procede alla rettifica
della   dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente  quando
ritiene  che  ne  risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero
una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta'  della  dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal  contenuto  di  essa  o dal confronto con gli elementi di calcolo
delle  liquidazioni  di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti
dichiarazioni  annuali,  deve  essere accertata mediante il confronto
tra  gli  elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della  completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla
scorta  delle  fatture  ed altri documenti, delle risultanze di altre
scritture  contabili  e  degli altri dati e notizie raccolti nei modi
previsti  negli  articoli  51  e  51-bis  . Le omissioni e le false o
inesatte  indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni   semplici,   purche'   queste  siano  gravi,  precise  e
concordanti.
  L'ufficio  puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla  previa  ispezione  della contabilita` del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello
indicato  nella  dichiarazione,  o  l'inesattezza  delle  indicazioni
relative  alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in  via presuntiva, da verbali,
questionari  e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma
dell'articolo  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti   o  da  verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei
confronti di altri contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in
suo possesso.
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30 SETTEMBRE 2005, N.203 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
  Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice nei termini
stabiliti  dall'articolo  57,  i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate,  qualora  ((dalle  attivita` istruttorie di cui all'articolo
51,  secondo  comma,  numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni
effettuati  dalla  Direzione  centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie   fiscali,   dalla   Guardia   di   finanza  o  da  pubbliche
amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in  possesso
dell'anagrafe   tributaria,  risultino  elementi  che  consentono  di
stabilire  l'esistenza  di  corrispettivi  o di imposta in tutto o in
parte  non  dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in parte non
spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli  elementi
predetti,  l'imposta  o la maggiore imposta dovuta o il minor credito
spettante  ,  nonche'  l'imposta  o  la maggiore imposta non versata,
escluse  le  ipotesi  di  cui  all'articolo 54-bis, anche avvalendosi
delle  procedure  previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
  Le   disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  possono  trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di  affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  della legge 27 aprile 1989, n.
154,  e  successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei
motivi  addotti  dal  contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12. (54)
  Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono  essere notificati
mediante  invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
notifica  si  considera  avvenuta  alla  data indicata nell'avviso di
ricevimento  sottoscritto  dal  destinatario  ovvero  da  persona  di
famiglia o addetto alla casa.
  Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che
li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione prodotta dal contribuente,
risultano infondati in tutto o in parte. (51)
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (51)
  La  L.  30  dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 3 comma 2)
che  "Le  disposizioni  di  cui  al  sesto comma dell'articolo 54 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto  dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire
dagli  accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (54)
  Il D.L. 30 agosto 1993, n.331 convertito con modificazioni dalla L.
ottobre  1993,  n. 427 ha disposto (con l'art. 62-quater comma 4) che
"Le  disposizioni  del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto."