DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 4-10-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19-bis. 
                 (( (Percentuale di detrazione). )) 
 
  ((1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma  5,
e' determinata in base al rapporto tra l'ammontare  delle  operazioni
che danno diritto a detrazione, effettuate  nell'anno,  e  lo  stesso
ammontare aumentato  delle  operazioni  esenti  effettuate  nell'anno
medesimo. La percentuale  di  detrazione  e'  arrotondata  all'unita'
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
cinque decimi. 
  2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1
non si  tiene  conto  delle  cessioni  di  beni  ammortizzabili,  dei
passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni  di
cui all'articolo 2, terzo comma, lettere  a),  b),  d)  e  f),  delle
operazioni  esenti  di  cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
27-quinquies), e, quando non formano oggetto  dell'attivita'  propria
del soggetto passivo o siano accessorie alle  operazioni  imponibili,
delle altre operazioni esenti indicate ai  numeri  da  1)  a  9)  del
predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita'  dell'imposta
relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente  per  effettuare
queste ultime operazioni.)) 
                                                               ((91)) 
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AGGIORNAMENTO(91) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 8) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 1998.