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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal:  11-7-1997
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Art. 9


I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800
((...))
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Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.