DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
Testo in vigore dal: 11-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  I  lavoratori  dello  spettacolo  hanno  diritto  alla  pensione di
anzianita' privilegiata alle seguenti condizioni:
    a)    siano    trascorsi   35   anni   dalla   data   di   inizio
dell'assicurazione,  ivi  compresi  i  periodi  riconosciuti utili in
favore  degli  ex  combattenti,  militari  o  categorie assimilate, i
periodi  di  cui  al  quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969,  n.  153,  nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
    b)   possano   far  valere  almeno  6300  contributi  giornalieri
effettivi  in  costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati
in  favore  degli  ex combattenti, militari e categorie assimilate, i
periodi  di  cui  al  quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile
1969,  n.  153,  nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288;
    c)  non  prestino  attivita'  lavorativa subordinata alla data di
presentazione della domanda di pensione.
  Nei  confronti  dei  lavoratori  dello spettacolo appartenenti alle
categorie  indicate  dal  n.  1  al  n.  14  dell'art.  3 del decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
il  periodo  assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma
e'  ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800
((...)).
  Alle  pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153,   concernenti  il  divieto  di  cumulo  della  pensione  con  la
retribuzione.