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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1997)
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Testo in vigore dal: 20-5-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  35,  lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
che  delega  il  Governo  ad  emanare  norme  per  la revisione delle
disposizioni  sulla  assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per il turismo e lo spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  nei  confronti dei lavoratori dello spettacolo e' gestita
dall'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello  spettacolo  con le norme contenute nel decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947, n. 708, istitutivo
dell'ente  stesso,  nel testo modificato con integrazioni dalla legge
29   novembre   1952,   n.   2388,  con  le  norme  che  disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed  i  superstiti  di  cui  al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, nonche' con le
norme introdotte dal presente decreto.