DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 199. 
             (Contributo per il trasporto degli effetti) 
 
  1. Per i viaggi di  trasferimento  di  cui  all'articolo  190,  per
consentire di far fronte alle  spese  aggiuntive  necessarie  per  il
trasporto  degli  effetti,  comprensivi   di   bagaglio,   mobili   e
masserizie, spetta al personale ((una  maggiorazione  dell'indennita'
di servizio all'estero la cui  misura  e'  rapportata  all'indennita'
personale  spettante  per  sessantacinque   giorni,   calcolata   con
l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176,  comma  2)).
Tale misura e' pari ad una percentuale compresa fra il 30  e  il  100
per cento di dette indennita' a seconda della distanza  intercorrente
fra la sede di servizio e quella di  destinazione,  ed  e'  stabilita
secondo la seguente parametrazione: 
    a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento; 
    b) per distanze maggiori di chilometri  500  e  non  maggiori  di
chilometri 1.500: 50 per cento; 
    c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e  non  maggiori  di
chilometri 3.500: 75 per cento; 
 d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. ((79)) 
  2. La parametrazione di cui al  comma  1  puo'  essere  modificata,
senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((La maggiorazione  di
cui  al  comma  1  non  e'  in  ogni  caso  superiore   a   un   nono
dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di situazione
di famiglia, per il  posto  di  capo  di  missione  diplomatica,  con
l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma  2,  e
rapportata alla distanza conformemente al comma 1)).((79)) 
  ((3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il  dipendente
presenta  un'attestazione  dell'effettivo  ricevimento   dei   propri
effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro  tre  mesi  dal
rientro  all'amministrazione   centrale,   il   dipendente   presenta
un'attestazione  dell'effettiva  spedizione   dei   propri   effetti,
rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia  le
attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base  degli  atti  in
suo possesso oppure a  seguito  di  verifiche  in  loco.  La  mancata
presentazione  delle  attestazioni  entro  i  termini  stabiliti  dal
presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione  di
cui al  presente  articolo  e  la  restituzione  degli  importi  gia'
percepiti)).((79)) 
  4.  Se  dipendenti  condividono  a  qualsiasi  titolo  l'abitazione
durante il servizio estero, e sempre che il divario fra  le  date  di
assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni,
il contributo di cui al comma  1  spetta  al  dipendente  che  ne  ha
diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20  per  cento.  Con
decreto del Ministro di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono  individuate  le
sedi all'estero caratterizzate da particolari  situazioni  abitative,
con specifico riferimento alla disponibilita' di alloggi parzialmente
o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali  sotto
il profilo della sicurezza e del disagio  del  personale,  oppure  da
particolari  livelli  delle  indennita'  di  base  per  le  quali  il
contributo di cui al  comma  1  puo'  essere  corrisposto  in  misura
diversa rispetto alla parametrazione  stabilita  al  medesimo  comma.
Dall'applicazione  di  tale  decreto  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (49) 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 9-bis,  comma  2)
che le  modifiche  disposte  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma  3)
che le  modifiche  disposte  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio  2022  e  con  riferimento  alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere dalla predetta data.