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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 198

(Viaggi di corriere)


Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici spetta il seguente trattamento:
per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'articolo 193, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;
assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro;
corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'art. 195 maggiorata dell'80%;
corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro; tale diaria è ridotta del 50% se il dipendente fruisce dell'indennità di servizio all'estero.
((7b))

Si applica il secondo comma dell'art. 194.
Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui è affidato il trasporto di materiale crittografico.
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AGGIORNAMENTO (7b)
La L. 18 dicembre 1973, n. 836 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."