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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 146

(Indennità per speciali mansioni)


Agli impiegati di ruolo che assolvono presso gli uffici all'estero le funzioni di cui all'art. 76 è attribuita una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di cancelliere principale.
Al personale addetto a svolgere mansioni di operatore tecnico per gli apparati grafici e da stampa, eliocianografici e fotografici, ivi compreso il personale qualificato ai sensi dell'art. 124, compete, per il periodo in cui svolge le mansioni suddette, l'indennità prevista dall'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Al proto e ai vice proto compete l'indennità di operatore prevista dalla predetta legge.