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LEGGE 27 maggio 1959, n. 324

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
Testo in vigore dal:  6-6-1959

Art. 15


Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico. . . . . . . . . . . L. 600 Capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550 Operatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Perforatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.