DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 25-4-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Sono compresi nell'assicurazione:
    1)  coloro  che  in  modo  permanente  o avventizio prestano alle
dipendenze  e  sotto  la  direzione  altrui opera manuale retribuita,
qualunque sia la forma di retribuzione;
    2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a
1),  anche  senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono
al lavoro di altri;
    3)  gli  artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle
rispettive imprese;
    4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
    5)  gli  insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o istituti di
istruzione  di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano
ad  esperienze  tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che
svolgano  esercitazioni  di  lavoro; gli istruttori e gli allievi dei
corsi   di  qualificazione  o  riqualificazione  professionale  o  di
addestramento  professionale  anche aziendali, o dei cantieri scuola,
comunque  istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti
e  gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di
lavoro;
    6)  il  coniuge,  i  figli,  anche naturali o adottivi, gli altri
parenti,  gli  affini,  gli  affiliati  e  gli affidati del datore di
lavoro  che  prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera  manuale,  ed  anche  non  manuale  alle  condizioni  di cui al
precedente n. 2";(24)
    7)  i  soci  delle  cooperative e di ogni altro tipo di societa',
anche  di  fatto,  comunque  denominata,  costituita od esercitata, i
quali  prestino  opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di
cui al precedente n. 2);
    8)  i  ricoverati  in  case  di  cura, in ospizi, in ospedali, in
istituti  di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno
degli  istituti  o  per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno
dei  lavori  indicati  nell'art.  1,  nonche'  i  loro  istruttori  o
sovraintendenti nelle attivita' stesse;
    9)  I  detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di
pena,  quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti,
o  per  attivita'  occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori
indicati nell'art. 1, nonche' i loro istruttori sovraintendenti delle
attivita' stesse.
  Per  i  lavoratori  a  domicilio si applicano le disposizioni della
legge  13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
  Tra  le  persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i
piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da
rapporto  impiegatizio,  per  l'esercizio  delle  proprie mansioni si
avvalgano  non  in  via  occasionale  di  veicoli  a  motore  da essi
personalmente condotti.
  Sono  anche  compresi  i  sacerdoti, i religiosi e le religiose che
prestino   opera   retribuita  manuale,  o  anche  non  manuale  alle
condizioni  di  cui  al  precedente  n.  2), alle dipendenze di terzi
diversi   dagli  enti  ecclesiastici  e  dalle  associazioni  e  case
religiose  di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la
Santa  Sede  e  l'Italia,  anche se le modalita' delle prestazioni di
lavoro  siano  pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente
cui  appartengono le religiose o i religiosi o 1 sacerdoti occupati e
se  la  remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore
di lavoro all'ente predetto.
  Per  quanto  riguarda  la  navigazione  e  la  pesca, sono compresi
nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti,
delle   navi   o   galleggianti   anche   su   eserciti  a  scopo  di
diporto.(19)(29)(38)(51)((54))
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 19 - 30 dicembre 1985 n. 369
(in  G.U.  1a  s.s.  08/01/1986  n. 1) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "degli  artt.  1  e  4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
("testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione obbligatoria
contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle
parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del
lavoratore  italiano  operante  all'estero alle dipendenze di impresa
italiana."
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 25 novembre-10 dicembre 1987
n.   476   (  in  G.U.  1a  s.s.  16/12/1987  n.  53)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale "dell'art. 4, comma primo, n. 6, del
d.P.R.   30  giugno  1965,  n.  1124  (T.U.  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali)  nella  parte  in cui non ricomprende tra le
persone  assicurate  i  familiari  partecipanti all'impresa familiare
indicati  nell'art.  230- bis cod. civ. che prestano opera manuale od
opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2."
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AGGIORNAMENTO (29)
  La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 880 ( in
G.U.  1a  s.s.  03/08/1988  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  "degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte  in  cui  non  prevedono  l'assicurazione obbligatoria a favore
degli artigiani italiani che lavorano all'estero".
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AGGIORNAMENTO (38)
  La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 15 luglio 1989 n. 332 ( in
G.U.  1a  s.s.  22/07/1992  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui
non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione
i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di
cui al n. 2 del medesimo art. 4."
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AGGIORNAMENTO (51)
  La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 maggio 2002 n. 171 ( in
G.U.  1a  s.s.  15/05/2002  n.  19)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  "degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte   in   cui  non  prevedono,  tra  i  beneficiari  della  tutela
assicurativa  e  tra  gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in
aspettativa   perche'   chiamati   a   ricoprire   cariche  sindacali
(provinciali  e  nazionali)  e  le organizzazioni sindacali per conto
delle quali essi svolgano attivita' previste dall'art. 1 del medesimo
testo unico."
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AGGIORNAMENTO (54)
  Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L.  23  aprile  2009,  n. 38 ha disposto (con l'art. 12-bis) che "Gli
articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le
disposizioni  ivi contenute non si applicano al personale delle Forze
di  polizia  e  delle  Forze  armate,  che rimangono disciplinate dai
rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. "