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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1951, n. 23

Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453.

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Testo in vigore dal:  15-2-1951

Art. 3


Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti aggiunte:
---------------------------------------------------------------------
Numero Dazio
e lettera Denominazione delle merci sul
della tariffa valore
---------------------------------------------------------------------
19 Lardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
ex 69 Radiche e tuberi ad alto tenore di -
amido (di manioca, arrow-root, ecc),
anche seccati o tagliati in pezzi
Le radiche di manioca destinate alla
fabbricazione di farine per l'alimenta
zione del bestiame sono ammesse in
esenzione da dazio sotto l'osservazione
l'osservanza delle norme e condizioni
da stabilirsi dal Ministro per le finanze
di concerto con quello per la agricoltura
e le foreste
ex 442 Caseina . . . . . . . . . . . . . . . . . -
La caseina destinata alla fabbricazione
delle fibre tessili artificiali e ammessa
in esenzione da dazio nei limiti di un
contingente annuo di 60.000 quintali
sotto l'osservanza delle norme e condi
zioni da stabilirsi dal Ministro per le
finanze di concerto con quelli per
l'agricoltura e le foreste e per
l'industria ed il commercio
ex 1052 Parti staccate di propulsori a reazio- L'applicazione ne per aviazione (turboreattori, tur- del dazio è bopropulsori, generatori a pistoni sospesa
liberi, razzi a reazione chimica e si
mili) destinate alla Amministrazio
ne della difesa