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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1951, n. 23

Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453.

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Testo in vigore dal: 15-2-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578, e 16 novembre
1950, n. 919, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le
foreste,  per  l'industria  ed  il  commercio,  per  il commercio con
l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  sospesa  fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi
doganali  sui  semi  oleosi  di  arachide,  di  sola,  di  colza e di
ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n.
110,  lettere  a,  d,  h,  l,  m ed o della Tariffa generale dei dazi
doganali di importazione.
  E'  pure  sospesa  fino  alla  stessa data l'applicazione del dazio
doganale  sui  semi  di  neuk  (guizotia)  e sui germi di granoturco,
compresi nella voce n. 110, lettera p della Tariffa medesima.