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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1951, n. 23

Modificazioni temporanee del regime doganale del lardo, dello strutto e di alcuni oli di semi e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453.

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Testo in vigore dal:  15-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578, e 16 novembre 1950, n. 919, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


È sospesa fino a tutto il 31 luglio 1951 l'applicazione dei dazi doganali sui semi oleosi di arachide, di sola, di colza e di ravizzone, di cotone, di sesamo e di girasole, previsti dalla voce n. 110, lettere a, d, h, l, m ed o della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione.
È pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione del dazio doganale sui semi di neuk (guizotia) e sui germi di granoturco, compresi nella voce n. 110, lettera p della Tariffa medesima.