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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994, n. 276

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-05-1994
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Testo in vigore dal:  24-5-1994

Art. 3

Trattamento economico
1. Ai componenti dell'Osservatorio spetta una indennità non pensionabile di importo pari allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello C; per il presidente dell'Osservatorio la predetta indennità è commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello B.
2. Al personale di cui al precedente art. 2 spetta una indennità non pensionabile commisurata a quella di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, e all'art. 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da corrispondere nei limiti della disciplina del citato art. 8.
3. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto all'Osservatorio può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per i dipendenti dei Ministeri.
4. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 1994

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1994

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 173

Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455:
"Art. 8. - 1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.
3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza".
- Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 32 (Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'indennità di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro".