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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994, n. 276

Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-05-1994
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Testo in vigore dal:  24-5-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate norme regolamentari per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché il contingente del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso e le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto al medesimo;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali
1. L'Osservatorio delle politiche regionali, di seguito denominato Osservatorio, attende ai propri compiti istituzionali nel rispetto del principio di autonomia funzionale, tecnica e organizzativa.
2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'ordine dei lavori dell'Osservatorio è deliberato su proposta del presidente.
3. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono trasmesse ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nella qualità di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari regionali e comunitari, nonché ai presidenti delle regioni interessate. Su proposta del presidente l'Osservatorio delibera annualmente un programma di lavoro contenente anche indicazioni sui criteri e metodi da seguire per la rilevazione e l'analisi degli effetti economici, sociali e dello stato di attuazione degli interventi nelle aree depresse nonché della qualità dei servizi pubblici resi in tali aree. Il presidente, o un suo delegato, sovraintendono all'attuazione, da parte delle strutture di supporto dell'Osservatorio, delle direttive emanate con il programma di lavoro.
4. L'Osservatorio formula proposte al Ministro del bilancio e della programmazione economica per il coordinamento delle sue attività con le attività del Ministero. Può richiedere, in particolare, che siano svolte, da parte degli appositi uffici del Ministero, ispezioni utili alle analisi dell'Osservatorio. Su deliberazione dell'Osservatorio, il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto anche della normativa comunitaria vigente, conclude contratti o incarichi di studio con soggetti pubblici o privati per attività non altrimenti applicabili e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I compensi sono determinati di concerto con il Ministero del tesoro.
5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, e al fine di acquisire informazioni e documentazione, l'Osservatorio promuove la cooperazione di tutte le amministrazioni pubbliche interessate e stabilisce rapporti di collaborazione anche con autorità indipendenti.
6. Al fine della cooperazione con le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente, il presidente dell'Osservatorio convoca, almeno una volta l'anno, una riunione dei componenti dell'Osservatorio e dei rappresentanti delle regioni e delle altre amministrazioni competenti per gli interventi nelle aree depresse, anche al fine di esaminare le questioni di rilievo riguardanti l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
7. Le attività relative alla verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse, che richiedono l'acquisizione e valutazione di elementi comunque attinenti alla sfera di autonoma determinazione di soggetti pubblici e privati e la verifica dello svolgimento delle relative azioni e degli effetti diretti ed indiretti, sono svolte in contatto con gli organi ed i soggetti interessati. A tal fine, secondo le procedure deliberate dall'Osservatorio, possono essere indette apposite riunioni presiedute dal presidente dell'Osservatorio o da uno dei componenti all'uopo delegato.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, reca: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". Con l'art. 4 si prevede la costituzione, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, dell'Osservatorio delle politiche regionali. Se ne trascrive il testo:
"Art. 4 (Osservatorio delle politiche regionali). - 1.
Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.
2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.
3. Spetta all'Osservatorio:
a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;
b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;
c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;
d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;
e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5.".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Nota all'art. 1:
- Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota alle premesse.