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LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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Testo in vigore dal:  27-9-1988

Art. 32

(Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 8. - Al personale civile e militare comunque in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuità una indennità mensile non pensionabile stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.
3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza".
- Il testo dell'art. 19 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) è il seguente:
Art. 19. - Le autorizzazioni ad affettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.
Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente è fissato in 80 ore complessive.
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.
Per il periodo da 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo".
Si trascrive il titolo dei provvedimenti richiamati nell'artocolo soprariportato:
la legge n. 585/1971 reca: "Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra".
la legge n. 1289/1962 reca: "Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro":
la legge n. 1290/1962 reca: "Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro";
la legge n. 318/1971 reca: "Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo ";
la legge n. 87/1958 reca: "Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro";
il D.L.L. n. 19/1946 reca: "Compensi per il lavoro straordinario e premio di presenza ai dipendenti statali"; il R.D.L. n. 1100/1924, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, reca:"Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".