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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 aprile 2001, n. 236

Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

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Testo in vigore dal:  5-7-2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
Considerato che, cosi come previsto dagli articoli 7, 22 e 28 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, occorre individuare, con apposito regolamento, le modalità di espletamento dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di svolgimento degli esami di fine corso;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 febbraio 2001, prot. n. 13/2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 720/u-6/3-26 del 17 marzo 2001;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Nomina a vice commissario penitenziario
1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 146 del 2000, l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammmistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, reca: (Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1989, n. 266, (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura):
"Art. 12 (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero, loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno:
b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 22, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) :
"Art. 7 (Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario). - 1. L'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
e) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
6. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.".
"Art. 22 (Modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
3. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.".
"Art. 28 (Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;
b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità.
Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unità.
4. Il personale risultato vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.
5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'art. 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.
6. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. È altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione.
Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonché l'eventuale nomina, è disposta con riserva.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - 1. L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.".
"Art. 205 (Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono .".
- Per il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note all'art. 2.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 (Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):
"Art. 1 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice cammissario, nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse le correzioni chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun acchio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.".
"Art. 2 (Cause di non idoneita). - Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:
1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;
2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
3) le infermità gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali, tumori cutanei.
I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;
4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca: gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale, ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
5) (numero soppresso).
6) (numero soppresso);
7) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase clinica o di devianza ematochimica;
8) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci, ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;
10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;
12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;
14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
15) le neoplasie di qualunque sede e natura;
16) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.".
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):
"2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltrechè di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904:
"Art. 6 (Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia). - I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:
a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione di una personalità armonica con riguardo al senso di responsabilità all'esperienza di vita, alla capacità di integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;
b ) una maturità emotiva riferita alla capacità di reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene, caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e dalla sintonia delle reazioni comportamentali;
c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, con riferimento alla intelligenza globale, alla ideazione, alla maturità di pensiero, alla possibilità di valutazione, ai poteri decisionali ed alla capacità di giudizio e di sintesi;
d) un comportamento sociale riferito ai rapporti interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla sensibilità, alla dignità, all'iniziativa, alla stima di sé e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di lavoro.".
- Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta):
"Art. 132 (Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento). - 1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario.
L'idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell'art. 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferisco agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale.".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.):
"4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146:
"Art. 9 (Corso per la nomina a vice comissario penitenziario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.
2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo sono dimessi.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
"Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione".
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, vedasi nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note all'art. 13.
Nota all'art. 24:
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 29:
- Per il titolo del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria):
"Art. 78 (Ricompense per lodevole comportamento). - 1.
Le ricompense per lodevole servizio sono l'encomio e la lode.
2. L'encomio viene conferito dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaira all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, impegnandosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.
3. La lode viene conferita dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, come riconoscimento di applicazione e di impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che, per il suo attaccamento al servizio, per spirito di iniziativa e per capacità professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti di istituto.".
Nota all'art. 37:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).