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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146

Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2024)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 7

(Accesso alla carriera dei funzionari)
1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:
a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;
b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.
2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue;
c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) laurea magistrale o specialistica.
3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresì coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica
((nonché a prove di efficienza fisica))
ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le modalità di formazione delle graduatorie
((nonché le prove di efficienza fisica))
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