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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2011)
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Testo in vigore dal:  19-2-2011
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572;
Vista la direttiva 96/11/CE della Commissione del 5 marzo 1996 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata;
Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Ritenuto di dover prevedere la clausola di mutuo riconoscimento al fine di garantire la libera circolazione degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue:
A) L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue:
"1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e successive modificazioni". (2)
B) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella sezione A sono aggiunti i seguenti monomeri ed altre sostanze di partenza:

Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI
(1) (2) (3) (4)
19460 000050-21-5 Acido lattico
19480 002146-71-6 Laurato di vinile
23651 025322-69-4 Polipropilenglicole



2) nella sezione B sono soppresse le sostanze indicate di seguito:

Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI
(1) (2) (3) (4)
11050 001070-70-8 Diacrilato di 1,4-butandiolo
11180 017831-71-9 Diacrilato di tetraetilenglicole
11195 068901-05-3 Diacrilato di tripropilenglicole
11520 002918-23-2 Acrilato di 2-idrossisopropile (=acrilato di 2-idrossi-1- metiletile)
11695 003121-61-7 Acrilato di 2-metossietile
11740 010095-13-3 Monoacrilato di 1,3-butandiolo
11770 002478-10-6 Monoacrilato di 1,4-butandiolo
12055 094160-26-6 Triacrilato dell'etere tris (2-idrossipropilico) della glicerina
12062 075577-70-7 Triacrilato dell'etere tris(2-lidrossietilico) di 1,1,1 trimetilolpropano
12190 000105-97-5 Adipato di didecile
12220 027178-16-1 Adipato di diisodecile
12250 000123-79-5 Adipato di diottile
12610 000107-18-6 Alcool allilico
13328 000104-38-1 Etere bis(2-idrossietilico) dell'idrochinone
13660 000584-03-2 1,2-Butandiolo
13750 000513-85-9 2,3-Butandiolo
15280 000542-02-9 2,4-Diammino-6-metil- 1,3,5-triazina
17350 000105-75-9 Fumarato di dibutile
19120 025339-17-7 Isodecanolo
19936 007423-42-9 Maleato di mono(2-etilesile)
20950 000923-26-2 Metacrilato di 2-idrossipropile
21115 000816-74-0 Metacrilato di metallile
21220 032360-05-7 Metacrilato di ottadecile
22240 000622-97-9 p-Metilstirene
22270 000107-25-5 Etere metilvinilico
26290 025013-15-4 Viniltoluene



C) Nell'allegato II - Sezione 1 : Materie plastiche - Parte B Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni, sono aggiunte le seguenti sostanze:

Numero PM/REF. Numero CAS NOME RESTRIZIONI
(1) (2) (3) (4)
34281 - Acidi alchil (C8-C22)solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio
34475 - Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato
46380 068855-54-9 Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio
52720 000112-84-5 Erucammide
55520 - Fibre di vetro
55600 - Microsfere di vetro
56486 - Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18)
68960 000301-02-0 Oleammide
80800 025322-69-4 Polipropilenglicole
88960 000124-26-5 Stearammide



2) 1,3:2,4-bis (3,4-dimetil-benzilidene) sorbitolo per omopolimeri di propilene e copolimeri di propilene-etilene.
3) Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico.
4) Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico.
D) Nell'allegato II - Sezione 4: Carte e cartoni - Parte A - Costituenti della carta e dei cartoni, 2) Sostanze di carica sono inserite le seguenti sostanze, limitatamente agli alimenti per i quali, non sono previste prove di cessione:
1) Silicato naturale di litio e alluminio (spodumene);
2) Silicato naturale di zirconio;
3) Carbonato di zinco;
4) Idrossido di manganese;
5) Solfuro di zinco (litopone) (esente da bario idrosolubile);
6) Ossido di manganese.
E)
((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 21 DICEMBRE 2010, N. 258))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 28 marzo 2003, n. 123 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, "possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato III del
presente decreto."