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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1996, n. 572

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 95/3/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2003)
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Testo in vigore dal:  26-11-1996

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
Vista la direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra
citata;
Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed
integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto il verbale in data 29 settembre 1995 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 13 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con
il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, è modificato come segue:
A) All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come
sostituito dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è aggiunto il seguente comma 4-bis;
"4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4.".
B) Le quantità di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del
decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti:
Piombo 0,01%;
Arsenico 0,005%;
Antimonio 0,05%;
Mercurio 0,005% solubile in HC1 N/10;
Cadmio 0,01% solubile in HC1 N/10;
Cromo 0,1% solubile in HC1 N/10;
Selenio 0,01% solubile in HC1 N/10;
Bario 0,01% solubile in HC1 N/10.
C) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 4, dopo l'espressione "qualità tecnica" è
aggiunta la seguente dizione: "per quanto concerne i criteri di purezza";
2) nella sezione A:
a) è soppressa la voce:
N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni
(1) (2) (3) (4)

14410 008001-79-4 Olio di ricino
(commestibile)
b) sono aggiunti, in ordine alfabetico, i seguenti
monomeri e altre sostanze di partenza:
N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni
(1) (2) (3) (4)

10660 015214-89-8 Acido 2-actilammido LMS=0,05 mg/kg
-2-metilpropansolfonico
19270 000097-65-4 Acido itaconico
12789 007664-41-7 Ammoniaca
15070 001647-16-1 1,9-Decadiene LMS=0,05 mg/kg
17050 000104-76-7 2-Etil-1esanolo LMS=30 mg/kg
26140 000075-38-7 Fluoruro di vinilidene LMS=5 mg/kg
14411 008001-79-4 Olio di ricino
c) è modificato il contenuto della colonna "restrizioni"
delle seguenti sostanze:
N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni
(1) (2) (3) (4)

24130 008050-09-7 Gomma di colofonia Cfr."Colofonia"
24887 006362-79-4 Acido 5- LMS=5 mg/kg
solfoisoftalico,
sale monosodico
D) L'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n.
156, è modificato come segue:
1) La sezione 1, Parte B - Additivi per materie plastiche - è sostituita dall'allegato I del presente decreto;
2) nella sezione 2, Parte B - Additivi per elastomeri - alla
voce "2,4 - bis - (ottilio - metil) - 6 - metilfenolo" è soppressa la dizione "Non per alimenti grassi";
3) nella sezione 4, Parte B - Coadiuvanti tecnologici di
lavorazione - sono inserite, senza lettera, le seguenti sostanze:
a) "esteri di poliossietilene (numeri di gruppi
ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi con un numero pari di atomi di carbonio compreso tra C8 e C20, alla dose massima dell'1%;
b) "sali di ammonio di esteri di acidi fosforici
perfluoroalchil sostituiti formati dalla reazione di 2,2' -bis (alfa, omega-perfluoro C4-C20 alchiltio) metil -1,3-propandiolo, acido polifosforico e idrossido di ammonio alla concentrazione massima dello 0,44% p/p nel prodotto finito secco";
c) "1-bromo-3-cloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolidinedione.
Limite di migrazione specifica: 0,2 ppm".
E) L'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n.
156, è modificato come segue:
1) Nella sezione 1, lettera C - Metodo per la determinazione
della migrazione globale negli alimenti grassi - punto 3.1 Campione di prova, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di provini in forma di lastra aventi superfici sopracitate con spessore inferiore a 0,5 mm se le prove sono fatte per immersione la migrazione deve essere riferita ad una sola faccia";
2) Nella sezione 3 - Rivelazione della migrazione di tracce di coadiuvanti tecnologici - il punto 3 "Mercapto benzotiazolo e suo sale di zinco, disolfuro di benzotiazile" è sostituito dall'allegato II del presente decreto.




AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
Il testo dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 è il seguente:
"Art. 3 - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
Il testo dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è il seguente:
"La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:
a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale
d'igiene e profilassi;
g) un direttore di sistema medico-micrografica di laboratorio
provinciale d'igiene e profilassi;
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
i) un direttore di istituto di chimica agraria.
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.
La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame".
I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 sono i seguenti:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
1 luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1995:
24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995.
- Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio Dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.