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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 222

Aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/09/1976)
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Testo in vigore dal:  3-11-1976
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Art. 5


Per i servizi collettivi di ordine pubblico compete al sottonotato personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la seguente indennità giornaliera:
a) per servizi in sede:
Marescialli............................................L. 8 Brigadieri e Vicebrigadieri............................L. 7 Appuntati, Guardie scelte, Carabinieri e Guardie.......L. 5 Allievi................................................L. 3
b) per servizi fuori sede:
Marescialli............................................L. 50 Brigadieri e Vice brigadieri...........................L. 40 Appuntati, Guardie scelte, Carabinieri e Guardie.......L. 30 Allievi................................................L.
20(2)
((3))


È abrogata la disposizione contenuta nel regio decreto-legge 26 giugno 1938, n. 845, e successive variazioni, relativa alla corresponsione di uno speciale supplemento vitto al personale suddetto in servizio collettivo di ordine pubblico.
Agli ufficiali comandati in accompagnamento della truppa impiegata in servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 dicembre 1969, n. 967 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)che "L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, è attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed è concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1969, n. 967 come modificata dal D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è aumentata del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.