DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 12 
 
                        (Poteri sostitutivi) 
 
  ((1. In caso di mancato rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti  o  degli  interventi,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ove sia messo a rischio il  conseguimento  degli  obiettivi
intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o  del
Ministro competente, assegna al  soggetto  attuatore  interessato  un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,  l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli   atti   o   provvedimenti   necessari   ovvero   di   provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di
societa' di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175 o  di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,
assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le  varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.)) 
  2. Fermo restando l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui  al
comma 1, e  nei  casi  ivi  previsti,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune  iniziative  di
impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di
Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e  comuni,  anche
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  3. Nel caso in cui l'inadempimento,  il  ritardo,  l'inerzia  o  la
difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore
diverso dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle  province  o  dai  comuni,
all'assegnazione del termine ((non superiore a quindici giorni)) e al
successivo esercizio del potere sostitutivo con le  stesse  modalita'
previste dal secondo periodo del comma  1  provvede  direttamente  il
Ministro competente. Lo stesso  Ministro  provvede  analogamente  nel
caso  in  cui  la  richiesta  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
provenga,  per  qualunque  ragione,  direttamente  da   un   soggetto
attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento  e
di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
  4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui  al
comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o  eventi  ostativi  alla
realizzazione  dei  progetti  rientranti  nel  PNRR   non   risultino
altrimenti superabili con celerita', su proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o della Cabina  di  regia,  il  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste  dal
comma 1. 
  5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati  o  i
commissari ad acta  nominati  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  ove
strettamente   indispensabile   per   garantire   il   rispetto   del
cronoprogramma del progetto,  provvedono  all'adozione  dei  relativi
atti  mediante   ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata
all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e  il   miglioramento   della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione  di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  da  adottarsi
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di
tutela della salute, della sicurezza e  della  incolumita'  pubblica,
dell'ambiente e del patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'  adottata
previa autorizzazione della Cabina di regia ((, qualora il  Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la  delibera
adottata ai sensi del comma 1)). Tali ordinanze  sono  immediatamente
efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale.  ((In  caso  di
esercizio dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le  previsioni  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.)) 
  ((5-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
applicano  anche  qualora  il  ritardo  o  l'inerzia   riguardi   una
pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un  intero  programma
di interventi.)) 
  6. La Presidenza del Consiglio dei ministri  e  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad
ogni rapporto contrattuale e obbligatorio  discendente  dall'adozione
di  atti,  provvedimenti  e  comportamenti  da  parte  dei   soggetti
individuati o nominati per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  ai
sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni  nei  confronti
dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie,
esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.  Per  la  nomina  dei
Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi  compensi,  si  applicano  le  procedure  e   le   modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a  3,  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli  eventuali  oneri  derivanti  dalla
nomina  di  Commissari  sono  a   carico   dei   soggetti   attuatori
inadempienti sostituiti. 
  6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere  applicate
anche agli enti sottoposti  alla  vigilanza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  La  liquidazione  coatta
amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta,
che provvede altresi' alla nomina del commissario  e  agli  ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".