DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
       Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 
 
  1. Fino al 30 giugno 2023, in tutti i  casi  in  cui  debba  essere
indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ((le  amministrazioni
procedenti adottano)) lo strumento della conferenza  semplificata  di
cui  all'articolo  14-bis  della  medesima  legge,  con  le  seguenti
modificazioni: 
    ((a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea;)) 
    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di
competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di
servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza. 
  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario
riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di
progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli
ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque
denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono
rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta. 
                                                               ((41)) 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha disposto (con l'art. 14,  comma
4) che "Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  limitatamente
agli interventi finanziati, in tutto  o  in  parte,  con  le  risorse
previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31  dicembre  2023,
salvo che sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di  cui
agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8  e  13  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato
decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure
espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese
quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in
tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con
riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la
realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse".