DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
 
            Conferenza permanente e Conferenze regionali 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di  garantire  unitarieta'  e  omogeneita'   nella   gestione   degli
interventi, e'  istituito  un  organo  a  competenza  intersettoriale
denominato  'Conferenza  permanente',  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della Regione, della  Provincia,  dell'Ente  parco  o,  in
assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune
territorialmente competenti. 
  2. La  Conferenza  permanente  e'  validamente  costituita  con  la
presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera  a  maggioranza
dei  presenti.  ((La  partecipazione   alla   Conferenza   permanente
costituisce  dovere  d'ufficio.))  La  determinazione   motivata   di
conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce  a
ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti,  nulla  osta  o  altri
atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli  di  gestori  di
beni  o  servizi  pubblici,  di  competenza   delle   amministrazioni
coinvolte. Si considera acquisito l'assenso  senza  condizioni  delle
amministrazioni il cui  rappresentante  non  abbia  partecipato  alle
riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia  espresso  la  propria
posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni  che  non  costituiscono  oggetto  del   procedimento.   La
determinazione  conclusiva  ha  altresi'  effetto  di  variante  agli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comporta   l'applicazione   della
disciplina  contenuta  nell'articolo  7   del   Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  Si
applicano, per tutto quanto non diversamente  disposto  nel  presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione  degli
interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della  Parte  II  del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  sono  rese  dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
comunque necessario ai fini  dell'approvazione  del  programma  delle
infrastrutture  ambientali.  Sono  assicurate   adeguate   forme   di
partecipazione   delle   popolazioni   interessate,   definite    dal
Commissario straordinario nell'atto di disciplina  del  funzionamento
della Conferenza permanente. 
  3. La Conferenza, in particolare: 
    a) esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli  strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
    a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1,
del presente decreto; 
    b) approva, ai sensi  dell'articolo  27  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  i  progetti  delle  opere
pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali  di  competenza  del
Commissario straordinario, del Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo e del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni
culturali,  che  e'  resa  in  seno  alla   Conferenza   stessa   dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo; 
    c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul  programma  delle
infrastrutture ambientali. 
  4. Per gli interventi privati per quelli attuati  dai  soggetti  di
cui all'articolo 15, comma 1, lettere  a)  ed  e),  e  comma  2,  che
necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela  dei  beni
culturali o ricompresi in aree dei  parchi  nazionali  o  delle  aree
protette regionali, sono costituite  apposite  Conferenze  regionali,
presiedute dal Vice commissario competente o da  un  suo  delegato  e
composte  da   un   rappresentante   di   ciascuno   degli   enti   o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al  comma
1. Al fine di  contenere  al  massimo  i  tempi  della  ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di  competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma  2  per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i  tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo  2,  comma  2,
per la concessione dei contributi. 
  5. La Conferenza regionale esprime  il  parere  obbligatorio  entro
trenta giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  per  tutti  i
progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali  sottoposti  alla
tutela del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e,  limitatamente  alle
opere  pubbliche,  esprime  il  parere   relativo   agli   interventi
sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi
nazionali o delle aree protette regionali. 
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
provvede  a  disciplinare  le  modalita',   anche   telematiche,   di
funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al
comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.