stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo  5,  commi  1  e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24
agosto 2016; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive
modificazioni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388  e  n.  389
del 26 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.  393  del  13
settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre
2016, n. 399  del  10  ottobre  2016  adottate  in  attuazione  della
predetta deliberazione; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 
  Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente
provvedimento  sulla   base   di   criteri   di   omogeneita'   delle
caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui  alla
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,  di
cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a  finalita'
strutturale assegnati  all'Italia  per  il  ciclo  di  programmazione
2014-2020; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento  sismico
verificatosi in data 24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  del
lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ambito di applicazione e organi direttivi 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  ricompresi  nei  Comuni
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di  Teramo,  Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le  disposizioni  di  cui
agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente  ai  singoli
soggetti danneggiati che dichiarino  l'inagibilita'  del  fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale  per  la  previdenza  sociale
territorialmente competenti. 
  2. Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono  applicarsi,
altresi', in riferimento a immobili distrutti o  danneggiati  ubicati
in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati  che  dimostrino
il nesso di causalita' diretto tra i danni  ivi  verificatisi  e  gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato
da apposita perizia asseverata. 
  3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,  il
Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente  decreto.  Il  Commissario
straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in
relazione  alla  ricostruzione  conseguente   agli   eventi   sismici
successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di  cui  al
comma 1. 
  4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del   presente   decreto,
finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data  del  31  dicembre
2018.(15) (25) (36) (40) ((51)) 
  4-bis. Lo  stato  di  emergenza  prorogato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre  2018  e  ai  relativi
oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
mediante  utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla   contabilita'
speciale di cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  presente  decreto,
intestata  al  Commissario  straordinario,  che  a  tal   fine   sono
trasferite  sul  conto  corrente  di  tesoreria  centrale  n.  22330,
intestato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  essere
assegnate al Dipartimento della protezione civile. PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  4-ter. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze
nazionali previsto  dall'articolo  44  del  codice  della  protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019. 
  4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2020. Con delibere  del  Consiglio  dei  ministri
adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n.  1,  si  provvede  all'assegnazione  delle  risorse  per  le
conseguenti attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo  per
le emergenze nazionali di cui all'articolo 44  del  medesimo  decreto
legislativo n. 1 del 2018. 
  4-quinquies. Lo stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. 
  4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022. Con delibere  del  Consiglio  dei  ministri
adottate ai sensi dell'articolo  24  del  citato  codice  di  cui  al
decreto   legislativo   2   gennaio   2018,   n.   1,   si   provvede
all'assegnazione delle risorse  per  le  attivita'  conseguenti  alla
proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173  milioni  di  euro
per l'anno 2022 a valere sulle risorse del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo  n.
1 del 2018. 
  4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato
fino al 31 dicembre 2023. A tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione  civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  e'  incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 
  ((4-octies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2024. A  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024)). 
  5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in  qualita'  di
vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo'  delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo
e'  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione
presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare
l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle
ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare
periodicamente l'avanzamento  del  processo  di  ricostruzione.  Alla
cabina   di   coordinamento   partecipano,   oltre   al   Commissario
straordinario, i  Presidenti  delle  Regioni,  in  qualita'  di  vice
commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti
della Giunta regionale munito di apposita delega motivata,  oltre  ad
un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni  interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento  della
cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (32) 
  6.  In  ogni  Regione  e'  costituito  un  comitato  istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di
vice commissario, dai Presidenti delle  Province  interessate  e  dai
Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei  quali
sono discusse e condivise le scelte strategiche,  di  competenza  dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. 
  7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal  fine  programma
l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi
parametrici. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
990) che "il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14  agosto
2020, n. 104, ha disposto (con l'art. 1, comma  990)  che  "[...]  il
termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma  4,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2021 [...]". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 14-bis,  comma  1)
che "Al fine di garantire l'attuazione coordinata  e  unitaria  degli
interventi  per  la  ricostruzione  e  il  rilancio   dei   territori
interessati dagli eventi  sismici  del  2009  e  del  2016,  per  gli
investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  numero
1),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  la  cabina  di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del  Dipartimento  "Casa
Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che  "il
termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma  4,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022, ivi  incluse  le  previsioni  di  cui  agli
articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei
medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che  "il
termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma  4,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2023, ivi  incluse  le  previsioni  di  cui  agli
articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei
medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2022". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 990) che  "il
termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma  4,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2024, ivi  incluse  le  previsioni  di  cui  agli
articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei
medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023".