DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 16-sexies 
 
((  (Disposizioni  urgenti  per  il  proseguimento  delle   attivita'
emergenziali nelle aree del centro Italia colpite  dal  sisma  e  per
        l'efficacia delle attivita' di protezione civile).)) 
 
  ((1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2017". 
  2.  In   considerazione   della   complessita'   della   situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi  sismici  di  forte
intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  la  durata  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso  in  relazione  ai  successivi
eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del  31  ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato  con
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  per  un  periodo  massimo
ulteriore di centottanta  giorni.  Conseguentemente,  allo  scopo  di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di
assistenza  nel  prolungamento  della  fase   di   prima   emergenza,
assicurando le necessarie attivita' senza soluzione  di  continuita',
oltre che per fare fronte all'anticipazione  disposta  ai  sensi  del
comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
come sostituito dal  comma  3  del  presente  articolo,  al  comma  1
dell'articolo  20-ter  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle  seguenti:
"fino a 700 milioni di euro". 
  3. All'articolo 28 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  "13.  Ad  esclusione  degli  interventi  che  sono   ricompresi   e
finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi
per  la  ricostruzione,  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti  si  provvede  nel  limite
delle risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui  all'articolo  4.  Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di  assicurare  il
proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a  quanto
previsto  dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente  decreto,   con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  del  Governo  per   la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e' assegnata la somma di euro 100  milioni  a  valere  sulle  risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002". 
  4. Al fine di garantire  l'omogeneita'  operativa  delle  attivita'
funzionali al monitoraggio e  al  coordinamento  delle  attivita'  di
rendicontazione delle  risorse  finanziarie  provenienti  dall'Unione
europea nonche'  di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti
amministrativo-contabili di cui  al  comma  2  dell'articolo  42  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in  relazione  agli  eventi
sismici che hanno interessato  il  territorio  delle  regioni  Lazio,
Marche,  Umbria  e  Abruzzo  dal  24  agosto  2016,  l'autorizzazione
prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio  2019.  Ai  relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000  per  l'anno  2018  e  in  euro
190.000  per  l'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
1,  del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  229  del  2016,  come  incrementata
dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le  parole:  "con  le  medesime   modalita',   su   richiesta   delle
amministrazioni interessate," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'  di   impiego   e   la
ripartizione delle risorse". 
  6. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  7,  le  parole:  "esclusivamente  per  quelli"  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    "7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi  di
legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle  imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito  degli  eventi
sismici verificatisi nei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
    7-ter. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  sono  riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone  fisiche  che
alla data degli eventi sismici si trovavano  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
     a) risultavano proprietarie  o  titolari  di  diritti  reali  di
godimento relativi  ad  immobili  ubicati  nei  comuni  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
     b) risultavano proprietarie  o  titolari  di  diritti  reali  di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori  dei  comuni  di
Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fabriano  e  Spoleto   e
dichiarati inagibili  ai  sensi  del  secondo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 1 del presente decreto; 
     c) risultavano proprietarie  o  titolari  di  diritti  reali  di
godimento relativi  ad  immobili  distrutti  o  dichiarati  inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  del  presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra  i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 
    7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si  applicano
qualora al momento dell'apertura  della  successione  l'immobile  sia
stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 
    7-quinquies. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di
rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di  registro  o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano  i  requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della  presente  disposizione.  Con  riguardo  alle
somme  rimborsate  ai  sensi  del  primo  periodo  non  sono   dovuti
interessi". 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis
a 7-quater, valutati in euro 50.000 a  decorrere  dall'anno  2017,  e
agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso  7-quinquies,
pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.))