DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
 
Misure   urgenti   per   la    semplificazione,    la    trasparenza,
l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti  in  materia  di
                   beni culturali e paesaggistici 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   in   materia   di
autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato.»; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106. 
  1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e  il  buon  andamento
dei  procedimenti  autorizzatori  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso  comunque
denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni
e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   possono   essere
riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre  amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di  garanzia  per
la tutela del  patrimonio  culturale,  costituite  esclusivamente  da
personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e  previste  a
livello regionale o interregionale dal regolamento di  organizzazione
di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di  garanzia  possono
riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci  giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per  via  telematica  dai
competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo,  contestualmente  alla  sua  adozione,  alle
commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel  procedimento;
queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre  giorni
dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di  dieci  giorni
di cui al  precedente  periodo,  l'atto  si  intende  confermato.  La
procedura di cui al presente comma si applica  altresi'  nell'ipotesi
di dissenso espresso in  sede  di  Conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241,
e successive modificazioni, anche su iniziativa  dell'amministrazione
procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al  primo
periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente  comma  e'
attribuito  ai   comitati   regionali   di   coordinamento   previsti
dall'articolo 19 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 novembre  2007,  n.  233.  Alle  attivita'  delle
commissioni di cui al presente comma si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.  Ai  componenti  delle   predette   commissioni   non   sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  1-ter.  Per  assicurare  la  trasparenza  e  la   pubblicita'   dei
procedimenti di tutela e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca  in  materia
di beni culturali e paesaggistici, tutti gli  atti  aventi  rilevanza
esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel
sito internet del Ministero e in quello, ove  esistente,  dell'organo
che ha  adottato  l'atto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33.   E'   fatta   salva
l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  ai  sensi   dell'articolo   3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9,  quarto  periodo,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e  successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare  ulteriori
semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni.  ((Con  il  medesimo  regolamento
sono altresi' individuate: 
    a) le  tipologie  di  interventi  per  i  quali  l'autorizzazione
paesaggistica non  e'  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  149  del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sia  nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi  nell'allegato  1  al
suddetto  regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  mediante
definizione  di  ulteriori  interventi  minori  privi  di   rilevanza
paesaggistica; 
    b) le tipologie di intervento di lieve entita' che possano essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  specifico
riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
autonomie territoriali)). 
  3.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la  parola  «pubblici»  sono
inserite le seguenti: «o privati» e dopo la  parola  «valorizzazione»
sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo di lucro»; 
    b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Sono in ogni caso  libere  le  seguenti  attivita',  svolte
senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: 
    1)  la  riproduzione  di  beni   culturali   diversi   dai   beni
bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino
alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello  stesso  a
sorgenti luminose, ne', all'interno  degli  istituti  della  cultura,
l'uso di stativi o treppiedi; 
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.». 
  4. Al fine di semplificare la  consultazione  degli  archivi,  sono
adottate le seguenti modificazioni del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  e
successive modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e' abrogata; 
    b)  al  comma  1  dell'articolo  41,  primo  periodo,  le  parole
«quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.