LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 14-quater. 
            (( (Decisione della conferenza di servizi).)) 
 
  ((1. La determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,
adottata  dall'amministrazione  procedente  all'esito  della  stessa,
sostituisce a ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni
o servizi pubblici interessati. 
  2.  Le  amministrazioni  i   cui   atti   sono   sostituiti   dalla
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione  procedente  ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in
via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono  altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il  tramite  del
rappresentante di cui ai commi  4  e  5  dell'articolo  14-ter,  alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei  termini,  ad  assumere
determinazioni  in  via  di   autotutela   ai   sensi   dell'articolo
21-quinquies. 
  3. In caso di approvazione unanime, la  determinazione  di  cui  al
comma 1 e' immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione  e'
sospesa ove  siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti. 
  4. I termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della conferenza  di  servizi  decorrono  dalla
data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie   di   propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".