DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
               (Banca dati politiche attive e passive) 
 
  1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica  attiva  di
tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di  garantire
una immediata  attivazione  della  Garanzia  per  i  Giovani  di  cui
all'articolo 5, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi
a carico della finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  strutture  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed  avvalendosi  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente del Ministero stesso, la "Banca dati delle politiche attive e
passive". 
  2. La Banca dati di  cui  al  comma  1  raccoglie  le  informazioni
concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi
erogati per una loro migliore collocazione nel mercato  stesso  e  le
opportunita' di  impiego  ((nonche'  le  informazioni  relative  agli
incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e
ai lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  cittadini  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito
della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita  sezione
denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le  informazioni  di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.
608)). 
  3. Alla costituzione della Banca  dati  delle  politiche  attive  e
passive, che  costituisce  una  componente  del  sistema  informativo
lavoro di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  23  dicembre
1997, n. 469 e della borsa  continua  nazionale  del  lavoro  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276
reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le  Regioni  e  le
Province autonome, le  province,  l'ISFOL,  l'Istituto  Nazionale  di
Previdenza sociale, ((l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni  sul  lavoro.))  Italia  Lavoro  s.p.a.,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero
dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico,  le  Universita'
pubbliche e private e le Camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura. 
  4. Secondo le regole tecniche in  materia  di  interoperabilita'  e
scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli  interventi
di cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati in particolare per far confluire i  dati  in  loro
possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre
banche  dati  costituite  con  la  stessa   finalita'   nonche'   per
determinare le modalita' piu' opportune di raccolta  ed  elaborazione
dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori  tecniche
ed esperienze. 
                                                                ((8)) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 nell'introdurre il comma  6-bis
all'art. 9 della L. 12 marzo 1999, n. 68 ha conseguentemente disposto
(con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che "Al fine di razionalizzare la
raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di
semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,  nonche'  di
migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi  di  cui
alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e  passive  di
cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  una
specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che
raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro  pubblici  e
privati obbligati e i lavoratori interessati".