LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                      (Richieste di avviamento) 
 
  1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici  competenti  la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. (13) ((34)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 
  3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti dei  prospetti  informativi
di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro. 
  4. I disabili psichici  vengono  avviati  su  richiesta  nominativa
mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I  datori  di  lavoro
che effettuano le  assunzioni  ai  sensi  del  presente  comma  hanno
diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 
  6.  I  datori  di  lavoro  pubblici  e   privati,   soggetti   alle
disposizioni della presente legge  sono  tenuti  ad  inviare  in  via
telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal  quale
risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il  numero
e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di  riserva  di
cui  all'articolo  3,  nonche'  i  posti  di  lavoro  e  le  mansioni
disponibili per i lavoratori di  cui  all'articolo  1.  Se,  rispetto
all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono   cambiamenti   nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o  da  incidere
sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto
ad inviare il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare  l'unitarieta'  e
l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo  per  l'invio
del prospetto informativo, nonche' la periodicita' e le modalita'  di
trasferimento dei dati sono definiti con  decreto  del  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione  e  previa
intesa con la Conferenza unificata. I prospetti  sono  pubblici.  Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge  7  agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione  nelle  proprie  sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  modello
unico di prospetto di cui al presente comma. 
  6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica  dei  dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella  Banca
dati  politiche  attive  e  passive  di  cui   all'articolo   8   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  istituita,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  specifica  sezione
denominata "Banca dati del  collocamento  mirato"  che  raccoglie  le
informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati.  Ai  fini  dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato,  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
sono integrate con le informazioni relative  al  lavoratore  disabile
assunto  ai  sensi  della  presente  legge.  Gli  uffici   competenti
comunicano  le  informazioni  relative  alle   sospensioni   di   cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e  12-bis  e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi'  le
informazioni sui soggetti iscritti  negli  elenchi  del  collocamento
obbligatorio, le schede  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e  gli
avviamenti  effettuati.  L'INPS  alimenta  la  Banca  dati   con   le
informazioni relative agli incentivi  di  cui  il  datore  di  lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la  Banca  dati
con  le  informazioni  relative  agli  interventi   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano alimentano la Banca dati con le  informazioni  relative  agli
incentivi e  alle  agevolazioni  in  materia  di  collocamento  delle
persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della  Banca  dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici  responsabili
del  collocamento  mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito
territoriale  di  competenza,  nonche'  all'INAIL   ai   fini   della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono  utilizzate  e  scambiate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  tra  le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini  statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca  dati
del collocamento mirato  possono  essere  integrate  con  quelle  del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  mediante  l'utilizzo  del  codice   fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono  rese
anonime. 
  7. Ove l'inserimento richieda  misure  particolari,  il  datore  di
lavoro  puo'  fare  richiesta  di  collocamento  mirato  agli  uffici
competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della  legge  28  febbraio
1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una  convenzione
d'integrazione lavorativa di cui  all'articolo  11,  comma  4,  della
presente legge. 
  8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del  lavoratore  invalido
ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale  del  lavoro
redige  un  verbale  che  trasmette   agli   uffici   competenti   ed
all'autorita' giudiziaria. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
12-quater) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo  e'
elevato  a  novanta  giorni  per  i  datori  di  lavoro  del  settore
minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e  di  quello
adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al
quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5,  comma  2,  della
presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,  ha  disposto  (con  l'art.  11-ter,
comma 1) che "In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, i  datori  di  lavoro  e  gli  enti
pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi  medi  di
tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del  2019,  hanno  subito
modifiche del numero di addetti impegnati nelle  lavorazioni  di  cui
all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999,  tali
da  incidere  sui  conseguenti  obblighi   di   assunzione   di   cui
all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere  ai  relativi
adempimenti entro il 31 maggio 2020,  fermo  restando  che  rimangono
acquisiti i contributi esonerativi versati".