DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis 
 
(( (Attuazione rafforzata degli  interventi  per  lo  sviluppo  e  la
                     coesione territoriali). )) 
 
  ((1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per accelerare
la realizzazione di  nuovi  progetti  strategici,  sia  di  carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente
connessi, in  relazione  a  obiettivi  e  risultati,  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88,  le  amministrazioni  competenti  possono  stipulare  un
contratto istituzionale di sviluppo. 
  2. Al fine di  cui  al  comma  1,  il  contratto  istituzionale  di
sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la  coesione  territoriale  o
dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi   progetti   strategici,
coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo,  nazionale  o
territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti  dell'articolo  6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  come  modificato  dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo. 
  3. Il terzo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito  dal  seguente:  "Il
contratto  istituzionale  di  sviluppo   prevede,   quale   modalita'
attuativa,  che  le  amministrazioni   centrali,   ed   eventualmente
regionali, si avvalgano, anche  ai  sensi  dell'articolo  55-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,
ad  esclusione  di  quanto  demandato  all'attuazione  da  parte  dei
concessionari di servizi pubblici". 
  4. Al comma 4 dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di
committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici"; 
    b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' gli incentivi all'utilizzazione del  contratto  istituzionale
di sviluppo di cui all'articolo 6". 
  5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa,  per  le  attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera  nel
rispetto  della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti  in  materia
di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e
le informazioni antimafia. 
  6. Con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il  contenuto
minimo delle convenzioni di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica)).