DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 55-bis 
(Accelerazione  degli  interventi  strategici  per  il   riequilibrio
                        economico e sociale). 
 
  1. Ai fini della realizzazione di interventi  riguardanti  le  aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento  a  quelli  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,  le  amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi  per  le  occorrenti  attivita'
economiche,  finanziarie  e  tecniche,   comprese   quelle   di   cui
all'articolo 90 del codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  delle  convenzioni  con  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni. 
  2. L'articolo 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e' abrogato. 
  ((2-bis. Al fine di accelerare  l'attuazione  degli  interventi  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  e  la  crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti  le  aree
sottoutilizzate  del  Paese   finanziati   con   risorse   nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina  dei  relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3,  comma
34, 19, comma 2, e  33,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue  competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia  di
procedure di acquisto di beni e servizi)).