DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. n. 73, relativo alla G.U. 29/10/2013, n. 254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2014)
Testo in vigore dal: 30-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
               (Altre disposizioni in materia di IMU) 
 
  1.Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. ((Per il medesimo  anno
l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno)). 
  2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati." 
    b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unita' immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014. 
  4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione
principale. ((Per l'anno  2013,  la  disposizione  di  cui  al  primo
periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)). A  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale  i  fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture  ((...))  22  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unita'   immobiliare,   ((purche'   il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9,
che sia)) posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad  ordinamento  civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.  ((Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1º luglio)). 
  ((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al  presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro  il
termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di
variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  attesta  il
possesso dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto  modello  le
modifiche eventualmente necessarie per  l'applicazione  del  presente
comma. 
  5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212,  l'articolo  13,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che  le  domande  di
variazione catastale  presentate  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  e  l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti  previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui  all'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda)).