DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
               Interventi urgenti nel settore avicolo

  1.  L'AGEA  e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed
altri  prodotti  avicoli  freschi per un quantitativo non superiore a
17.000  tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare
ad aiuti alimentari.
  2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di
natura  non  regolamentare,  determina  le modalita' di acquisto, ivi
compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 20
milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  si  provvede  .  .  . mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente    utilizzando,    quanto   a   5   milioni   di   euro,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno,  quanto  a 8
milioni  di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri,  e,  quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a
favore  degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese di macellazione e
trasformazione  di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella
filiera  e  degli  esercenti  attivita'  di commercio all'ingrosso di
carni  avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni contributo o
premio  di  previdenza  e assistenza sociale, ivi compresa la quota a
carico  dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri
oneri.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso di quanto gia' versato. Sono
altresi  sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle
operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese quelle poste
in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA). (3) ((4))
  3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di
2  milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2
milioni  di  euro annui a decorrere dal 2006, mediante Corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all' articolo 36 del
decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a
6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007,  mediante
corrispondente  riduzione della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali.
  3-quater.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, e' autorizzato a
concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e
la  ristrutturazione  delle  imprese  coinvolte  nella  situazione di
emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli
e  le  imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o
di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006  e  2007.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma
2,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - Incentivi assicurativi.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 116) che
per  le aziende in crisi di cui al comma 3-bis del presente articolo,
all'onere  del  pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate
mensili  anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari
alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  28  dicembre  2006,  n. 300, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che  per  le  aziende  in  crisi  di  cui al comma 3-bis del presente
articolo,  il  termine  per il versamento della prima e della seconda
rata  e'  effettuato  entro  il  29  dicembre 2006, senza aggravio di
sanzioni ed interessi.