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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2001

Art. 36

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Del Turco, Ministro delle finanze

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Veronesi, Ministro della sanità

Bordon, Ministro dell'ambiente

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Note all'art. 36:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 25. - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento";
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b), del comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/1999, riportato in nota all'art. 33:
"Art. 7. - 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;
b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;
c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.".
- Si riporta il testo della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Oggetto del provvedimento 2001 2002 2003
(milioni di lire)
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) 235.000 240.000 250.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) 3.700 3.700 3.700